Buon Anno a Valguarnera per l'iniziativa del Sindaco, che emette un'ordinanza contro il volantinaggio selvaggio, a tutela del decoro urbano.
Tolleranza zero dell'amministrazione comunale “carapipana” verso il volantinaggio .
Si sancisce che il volantinaggio potrà avvenire solo attraverso la consegna brevi manu porta a porta.
Ci limitiamo a riportare la notizia, ritenendola positiva, astenendoci dal commentarla.
Il testo dell’ordinanza:
O R D I N A
1. E’ fatto divieto, su tutto il territorio comunale, ai rappresentanti legali di attività economiche, Enti ed Associazioni di cittadini effettuare qualsiasi forma di pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione – apposizione di manifesti sui pali della pubblica illuminazione, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzati;
2. E’ fatto divieto di distribuire volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto di ogni tipo di veicolo;
3. E’ fatto divieto distribuire e lanciare volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale similare;
4. La distribuzione di volantini, depliant, materiale pubblicitario e comunicazioni di particolari eventi, potrà avvenire esclusivamente con consegna a mano direttamente nelle abitazioni private, all’interno di locali pubblici e di esercizi commerciali;
5. Gli incaricati a qualsiasi titolo alla distribuzione di volantini depliant ecc. debbono essere dotati di cartellino di riconoscimento e sono tenuti a non disperdere il materiale pubblicitario per le aree pubbliche e private del territorio comunale;
6. In occasioni di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini solo ai cittadini che si dimostrino interessati alla manifestazione;
Gli eventuali trasgressori, (aziende/associazioni/enti/ ecc intestatarie della pubblicità sia il personale addetto alla distribuzione, obbligato in solido) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla
legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa previste dall’ art. 7 bis del D.lgs.vo 18/08/2000 n. 267, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €.500,00
- Da mandato
- Al Responsabile dell’ Ufficio di Segreteria di pubblicare la presente ordinanza all’albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell’Ente, di provvedere alla notifica agli organi di vigilanza e di inviarne copia alla Prefettura;
- Al Responsabile dell’Area di Vigilanza di provvedere alla massima diffusione e alla distribuzione, in particolare ai titolari di esercizi commerciali.
AVVERTE
che alla presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, o ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data della pubblicazione.
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